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Albo degli Scrutatori di seggio elettorale
Che cos'è
Presso l'Ufficio
elettorale del Comune è costituito un Albo degli scrutatori, formato
a seguito di iscrizione volontaria da parte di soggetti interessati
a ricoprire tale ruolo.
In occasione di
ogni consultazione elettorale la Commissione Elettorale Comunale, a
seguito della Legge 21 dicembre 2005 n. 270, in seduta pubblica,
procede alla
nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale scegliendoli
tra i nominativi compresi nell’albo in numero pari a quello
occorrente.
Inoltre procede
alla formazione della graduatoria dei supplenti per la sostituzione
degli scrutatori nominati che non possono partecipare alle
operazioni del seggio per grave impedimento.
Le nomine vengono effettuate nel periodo compreso tra il 25mo e 20mo
giorno antecedente la data della votazione e notificate, dal
Sindaco, agli interessati.
L'eventuale grave impedimento ad
assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla
notifica della nomina, al Sindaco che provvede a sostituire i
soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria.
Normativa di riferimento: Legge n. 95/89 e Legge n. 53/90 modificate
dall'art. 9 della Legge n. 120/99 e dalla Legge 21/12/2005. n. 270.
Modalità di inclusione
Nell'Albo delle
persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio vengono inseriti
tutti gli elettori del Comune che hanno presentato domanda di
inclusione e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
· essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Cinquefrondi
· non avere superato il 70°anno di età
· essere in possesso del titolo di studio della scuola
dell'obbligo
I moduli per la domanda di inclusione sono disponibili
presso l'ufficio elettorale oppure scaricabili dalla
sezione allegati di questa pagina.
Le domande di
inclusione
possono essere presentate dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno
presso l'Ufficio protocollo del Comune.
Normativa di riferimento: Legge n. 95/89 e Legge n. 53/90 modificate
dall'art. 9 della Legge n. 120/99 e dalla Legge 21/12/2005. n. 270.
Note
Qualora la domanda venga
accolta non occorre rinnovarla ogni anno, in quanto l'iscrizione
rimane valida finché non si perdono i requisiti, oppure se ne chieda
la cancellazione con motivazione.
Non possono esercitare le funzioni di
scrutatore di Ufficio elettorale (art.
38 T.U. n. 361/1957 e art.
23 T.U. n. 570/1960):
· coloro
che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età;
· i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e
telecomunicazioni e dei trasporti;
· gli appartenenti a forze armate in servizio;
· i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
· i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati
a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
· i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
ALLEGATI
Domanda inclusione Albo
Scrutatori
N.B.
RIVOLGERSI ALL'UFFICIO
ELETTORALE
PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA
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