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Albo dei Giudici Popolari
Che cos'è
L'albo dei Giudici
Popolari
è l'elenco delle
persone idonee all'ufficio di giudice popolare presso la Corte d'Assise
di primo grado e secondo grado, costituito dai nominativi dei cittadini
che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei
requisiti richiesti dalla legge.
L'iscrizione
all'albo è condizione necessaria per essere designati giudici popolari
nella Corte d'Assise di primo e di secondo grado.
Requisiti
per l'iscrizione
CORTE D'ASSISE (PRIMO
GRADO)
· cittadinanza italiana
e godimento dei diritti civili e politici
· buona condotta morale
· età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
. titolo di studio di scuola media inferiore
CORTE D'ASSISE D'APPELLO (SECONDO
GRADO)
· cittadinanza italiana
e godimento dei diritti civili e politici
· buona condotta morale
· età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
. titolo di studio di scuola media superiore
La domanda di iscrizione all'albo può essere presentata entro il 31 LUGLIO di
ogni ANNO DISPARI presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
Il modulo per la domanda di iscrizione è disponibile presso l'Ufficio
Elettorale oppure scaricabile dalla
sezione allegati di
questa pagina.
L'eventuale richiesta di cancellazione dall'Albo deve essere
presentata nello stesso periodo, mediante la compilazione di un
apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Elettorale oppure
scaricabile dalla
sezione allegati
di questa pagina .
Normativa di riferimento:
Legge 10/4/1951, n. 287 "RIORDINAMENTO
DEI GIUDIZI DI ASSISE"
Note
Non possono assumere l'Ufficio di Giudice
Popolare (art. 12 Legge n. 287/1951)
- i magistrati e, in
generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti
all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle
forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non
dipende dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di
qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
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