COMUNE DI CINQUEFRONDI

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  I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili)

ALIQUOTE ANNO 2008

ALIQUOTA ORDINARIA 6‰
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie catastali A/1,  A/8,  A/9) E PERTINENZE 6‰
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie catastali A/1,  A/8,  A/9) € 103,29
TERRENI AGRICOLI ESENTI
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (con esclusione delle  categorie catastali A/1,   A/8,   A/9) ESENTI

 

* Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

* Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

* Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria,  quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari fissano la residenza anagrafica.

 

* Si considerano pertinenziali le unità immobiliari con categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) purché esista la destinazione oggettiva a servizio dell'immobile principale, nonché la volontà del soggetto d'imposta di creare tale destinazione.

 

 

 

I versamenti dell'I.C.I. dovranno essere effettuati:

 

  • su c/c postale n. 88687686 intestato a Equitalia E.TR. Spa - Cinquefrondi - RC - ICI;

  • presso gli sportelli del Concessionario della riscossione E.TR. - sede di Palmi;

  • presso lo sportello del Concessionario della riscossione E.TR. - sede del Comune di Cinquefrondi (tutti i mercoledì);

  • tramite modello F24 - il pagamento può essere effettuato anche attraverso Modello F24, utilizzando anche eventuali crediti ammessi in compensazione.
     

SCADENZE

Il versamento può essere effettuato in due rate:

- prima rata in acconto  entro il 16 giugno 2008  pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente.

- seconda rata  entro il 16 dicembre 2008  a saldo dell'imposta dovuta  per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.


Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno 2008 può essere effettuato, anziché in due rate, in unica soluzione entro il termine del 16 giugno, applicando in tal caso le aliquote dell'anno 2008.

 

 

COME SI CALCOLA L'I.C.I.

 

Per poter calcolare l'ammontare dell'ICI dovuta si deve innanzitutto determinare la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota d'imposta.

 

COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE

  • Categorie Catastali A - C

RENDITA CATASTALE  5%  X  100  =  IMPONIBILE

 

  • Categorie Catastali B

RENDITA CATASTALE  5%  X  140  =  IMPONIBILE

 

 

  • Categorie Catastali A/10 - D

RENDITA CATASTALE  5%  X  50  =  IMPONIBILE

 
  • Categorie Catastali C/1

RENDITA CATASTALE  5%  X  34  =  IMPONIBILE

 

COME SI DETERMINA L'IMPOSTA

Dopo aver calcolato l'imponibile si procede alla determinazione dell'imposta

 

Formula generica per il calcolo dell'I.C.I.

 

       IMPONIBILE   X   ALIQUOTA

     ________________________ = IMPOSTA ANNUA

                     1000

 

Formula per il calcolo dell'I.C.I. solo per l'abitazione principale

 IMPONIBILE   X   ALIQUOTA

 ________________________ - DETRAZIONE  =  IMPOSTA ANNUA

                   1000

 

CHI DEVE PAGARE L'I.C.I.

L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:

  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;

  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;

  • dai locatari in caso di leasing;

  • dai concessionari di aree demaniali.

L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso. il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

COSA FARE SE SI PAGA IN RITARDO

E' possibile avvalersi dell'istituto del Ravvedimento calcolando sanzioni e interessi come segue:

RITARDO ENTRO 30 GIORNI:

  • sanzione ridotta al 3,75% dell'imposta dovuta;

  • interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.

OLTRE I 30 GIORNI:

  • sanzione ridotta al 6% dell'imposta dovuta;

  • interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.