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I.C.I. (Imposta Comunale sugli
Immobili)
ALIQUOTE ANNO 2008
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ALIQUOTA ORDINARIA |
6‰ |
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ALIQUOTA ABITAZIONE
PRINCIPALE (categorie catastali A/1, A/8, A/9) E
PERTINENZE |
6‰ |
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DETRAZIONE PER
ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie catastali A/1, A/8,
A/9) |
€ 103,29 |
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TERRENI AGRICOLI |
ESENTI |
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ABITAZIONE
PRINCIPALE E PERTINENZE (con esclusione delle categorie catastali
A/1, A/8, A/9) |
ESENTI |
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* Dall'imposta
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, €
103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione.
*
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
*
Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale, e i suoi familiari fissano la residenza anagrafica.
* Si considerano
pertinenziali le unità immobiliari con categoria catastale C/2
(depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, rimesse ed autorimesse) e C/7
(tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) purché esista la
destinazione oggettiva a servizio dell'immobile principale, nonché la
volontà del soggetto d'imposta di creare tale destinazione.
I versamenti dell'I.C.I. dovranno
essere effettuati:
-
su
c/c postale n. 88687686 intestato a
Equitalia E.TR. Spa -
Cinquefrondi - RC - ICI;
-
presso gli sportelli del
Concessionario della riscossione E.TR. - sede di Palmi;
-
presso lo sportello del
Concessionario della riscossione E.TR. - sede del Comune di
Cinquefrondi (tutti i mercoledì);
-
tramite modello F24
- il pagamento può essere effettuato anche
attraverso Modello F24, utilizzando anche eventuali crediti ammessi in
compensazione.
SCADENZE
Il versamento può essere effettuato in due rate:
-
prima rata in acconto entro il 16 giugno 2008 pari al 50%
dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle
detrazioni dell'anno precedente.
-
seconda rata entro il 16 dicembre 2008 a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il
versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno 2008 può essere
effettuato, anziché in due rate, in unica soluzione entro il termine del
16 giugno, applicando in tal caso le aliquote dell'anno 2008.
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CHI DEVE PAGARE L'I.C.I.
L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
-
dai
proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati
nel territorio dello Stato;
-
dai
titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
-
dai
locatari in caso di leasing;
-
dai
concessionari di aree demaniali.
L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i
quali si è protratto il possesso. il mese nel quale la titolarità si è
protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che
ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in
capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.
COSA
FARE SE SI PAGA IN RITARDO
E'
possibile avvalersi dell'istituto del Ravvedimento calcolando sanzioni e
interessi come segue:
RITARDO ENTRO 30 GIORNI:
-
sanzione ridotta al 3,75% dell'imposta dovuta;
-
interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sul tributo ed in
proporzione ai giorni di ritardo.
OLTRE I 30 GIORNI:
-
sanzione ridotta al 6% dell'imposta dovuta;
-
interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sul tributo ed in
proporzione ai giorni di ritardo.
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