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COMUNE DI CINQUEFRONDI |
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Delibere del Consiglio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELIBERA N. 18 - 05/06/06VERBALE N. 18 Approvazione regolamento per il trattamento dei dati sensibili - Conferma. L’anno DUEMILASEI addì cinque del mese di giugno ad ore 17,35 e seguenti nell’aula consiliare (presso la Mediateca Comunale), convocato con avvisi notificati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, per determinazione del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente di prima convocazione e seduta pubblica. All’atto della delibera in oggetto risultano presenti il Presidente ed i consiglieri di seguito indicati:
PRESENTI N. 15 – ASSENTI N. 02 Assiste la seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria ALATI Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a termine di legge, il Sig. ROSELLI Dott. Alfredo –SINDACO- assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’o.d.g. in oggetto. Alle ore 18,00 entra il Consigliere Nicolosi Concetta. PRESENTI N. 16 – ASSENTI N.1 Il Sindaco illustra l’argomento; PREMESSO CHE: - gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi; - il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all’art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici: a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa; b) raccolgano detti dati, di regola, presso l’interessato; c) verifichino periodicamente l’esattezza, l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi; d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi; e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo; - sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera g); - il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su “schemi tipo”;
- l’art.
20, comma 4, del Codice, prevede che l’identificazione di cui sopra
venga aggiornata e integrata periodicamente; VISTE le restanti disposizioni del Codice; VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005); VISTO il “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari” approvato con delibera G.C. n. 64 del 15.05.2006, esecutiva; VISTO il D.lgs. 267/2000;
IL CONSIGLIO COMUNALE Udita la relazione del Sindaco; Con voti n. 16 favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 16 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato; - di approvare il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come approvato con delibera G.C. n. 64 del 15.05.2006, esecutiva, della quale ne è parte integrante e sostanziale.
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