COMUNE DI CINQUEFRONDI

Home

Delibere del Consiglio
 
DELIBERA N. 54 - 30/11/05

 VERBALE N. 54

Approvazione statuto associazione “Citta’ degli Ulivi”.

L’anno DUEMILACINQUE, addì  trenta del mese di novembre  ad ore 16,35  e seguenti  nell’aula consiliare (presso la Mediateca Comunale), convocato con avvisi notificati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti per determinazione del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima e seconda convocazione e seduta pubblica.

All’atto della delibera in oggetto risultano presenti il Presidente ed i consiglieri di seguito indicati:

 

Num.

d’ord.

COGNOME E NOME

Presente

(si-no)

Num.

d’ord.

COGNOME E NOME

Presente

(si-no)

1

ROSELLI Alfredo

SI

10

TROPEANO Francesco Antonio

SI

2

LONGO Michele

SI

11

VALENTINO Francesco

SI

3

BURZESE Angelo

SI

12

NASSO Antonio

SI

4

CONIA Michele

SI

13

GALIMI Michele

SI

5

MANFEROCE Ornella

SI

14

CASCARANO Marco

SI

6

CORDIANO Fausto

SI

15

MANNO Raniero

NO

7

COLACIURI Giuseppe

SI

16

ALI’ Maria Lucia

SI

8

NICOLOSI Concetta

SI

17

ALBANESE Salvatore Maria

SI

9

SILIPO Raffaele

SI

 

 

 

PRESENTI N. 16 – ASSENTI N. 01

Assiste la seduta il Segretario Comunale  Dr.ssa Maria ALATI

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a termine di legge, il Sig. ROSELLI  Dott. Alfredo –SINDACO- assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’o.d.g. in oggetto.

 

Il Sindaco illustra l’argomento;

Rientra il Consigliere Michele Conia;

Interventi:

Consigliere Galimi: è una iniziativa da plaudire. È arrivata l’ora di sposare la causa dell’unità per poter essere interlocutori del governo. Ritrovo il mio entusiasmo perché Cinquefrondi possa partecipare a pieno titolo. L’unità deve essere da supporto a tutta la collettività .

 IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

-l’associazione CITTA’ DEGLI ULIVI è una organizzazione di Comuni che condividono l’obiettivo di dotare l’insieme istituzionale locale della Piana di Gioia Tauro di  strumenti politici, associativi e gestionali in grado di promuovere la crescita sociale civile e culturale del territorio, una efficace azione di contrasto alla criminalità e per la diffusione della legalità l’efficienza nei servizi pubblici, la salvaguardia dell’ambiente e del territorio, una visione unitaria ed equilibrata dello sviluppo economico e sociale dell’intero territorio, della Piana, ponendosi come interlocutori autorevoli delle altre istituzioni e perseguendo obiettivi comuni;

-all’associazione CITTA’ DEGLI ULIVI possono aderire, anche successivamente alla sua costituzione, tutti i Comuni ricadenti nel territorio della Piana di Gioia Tauro, così come individuato nell’allegata pianta cartografica, che ne condividano gli scopi statutari e si impegnino a sostenere l’attività della stessa;

VISTO lo statuto dell’Associazione “CITTA’ DEGLI ULIVI” per i grandi obiettivi che si intendono perseguire;

RITENUTO dover aderire all’Associazione “CITTA’ DEGLI ULIVI”;  

DATO atto dei pareri:

- di regolarità tecnica espresso dal Responsabile   del servizio ;

Si passa alla votazione:

Favorevoli 14

Contrari 0

Astenuti 0

Si vota per l’immediata esecutività: Favorevoli 14

 DELIBERA

 

1.      Di aderire all’ Associazione “CITTA’ DEGLI ULIVI”;

2.      Di approvare lo Statuto dell’Associazione “CITTA’ DEGLI ULIVI” allegato alla presente delibera;

3.      Di conferire mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell’atto costitutivo.

  ART. 1

SOCI FONDATORI

 I seguenti COMUNI

_____________________________, giusta adesione con delibera del Consiglio

              n           del                 esecutiva,

 ______________________________, giusta adesione con delibera del Consiglio

              n           del                 esecutiva,

_______________________________, giusta adesione con delibera del Consiglio

              n           del                 esecutiva,

______________________________, giusta adesione con delbera del Consiglio

              n           del                 esecutiva,

______________________________, giusta adesione con delibera del Consiglio

              n           del                 esecutiva,

 costituiscono l’associazione intercomunale denominata:

 CITTA’ DEGLI ULIVI

quali soci fondatori.

 

ART. 2

SCOPI STATUTARI ED OBIETTIVI

 L’associazione CITTA’ DEGLI ULIVI è una organizzazione di Comuni che condividono l’obiettivo di dotare l’insieme istituzionale locale della Piana di Gioia Tauro di  strumenti politici, associativi e gestionali in grado di promuovere la crescita sociale civile e culturale del territorio, una efficace azione di contrasto alla criminalità e per la diffusione della legalità l’efficienza nei servizi pubblici, la salvaguardia dell’ambiente e del territorio, una visione unitaria ed equilibrata dello sviluppo economico e sociale dell’intero territorio, della Piana, ponendosi come interlocutori autorevoli delle altre istituzioni e perseguendo obiettivi comuni.

 ART. 3

ADESIONE E RECESSO

L’adesione degli Enti fondatori è deliberata dai rispettivi Consigli.

All’associazione CITTA’ DEGLI ULIVI possono aderire, anche successivamente alla sua costituzione, tutti i Comuni ricadenti nel territorio della Piana di Gioia Tauro, così come individuato nell’allegata pianta cartografica, che ne condividano gli scopi statutari e si impegnino a sostenere l’attività della stessa.

Gli aderenti concorrono alla definizione delle politiche dell’Associazione in tutte le sue articolazioni.

L’adesione di nuovi associati avviene mediante adozione di apposita deliberazione dei rispettivi Consigli e l’associazione ne prenderà atto nelle prima seduta utile del Consiglio.

Il recesso può essere esercitato in ogni momento cori e stesse modalità dell’adesione, non può essere sottoposto ad alcuna condizione ed in ogni caso non da diritto alla restituzione della quota di partecipazione fissa eventualmente versata.

Fermo restando quanto previsto al punto precedente, gli Enti associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale se non abbiano espresso la volontà di recedere prima della convocazione dell’Assemblea per la deliberazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento.

 ART. 4

DENOMINAZIONE E SEDE

 L’Associazione assume la denominazione di “ CITTA’ DEGLI ULIVI “ ed ha sede presso il Comune che esprime il Presidente del Comitato.

Gli organi collegiali si riuniscono, di norma, preso la sede dell’Associazione, ovvero presso la sede di uno degli Enti aderenti, su determinazione del Comitato.

 ART. 5

GLI ORGANI

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Comitato, il Presidente dell’Assemblea ed il Presidente del Comitato.

 ART. 6

ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE

 L’assemblea dell’Associazione è composta dai Sindaci degli Enti aderenti.

Il rappresentante dell’Ente può delegare, in caso d’impedimento, di volta in volta e per ogni seduta, con specifica delega scritta, altro rappresentante purché componente degli organi collegiali dell’Ente rappresentato.

L’Assemblea si riunisce in seduta pubblica su convocazione del suo Presidente tramite apposito avviso da consegnare entro 5 giorni presso la sede di ogni Comune. In caso dl urgenza entro 48 ore.

Per la validità delle sedute dell’Assemblea è necessaria la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei Comuni che a quella data hanno aderito all’Associazione.

In caso di seduta deserta l’assemblea può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di componenti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni aderenti.

Alle riunioni dell’Assemblea partecipano, quali invitati permanenti, i deputati nazionali e regionali eletti nel comprensorio della Piana, nonché il Presidente dell’Amm.ne Provinciale o un suo delegato.

 ART. 7

FUNZIONI E COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

 L’Assemblea determina gli indirizzi generali dell’Associazione, ispirandosi alla necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.

L’Assemblea ha competenza ai seguenti atti fondamentali:

·        La nomina del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea la nomina dei membri del Comitato, del Presidente e la relativa sostituzione;

·        La pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Comitato, compreso il Presidente nei casi e con la procedura disposti per le assenze e negli altri casi previsti nel presente Statuto;

·        L’approvazione degli indirizzi del piano-programma, dei bilanci annuali e dalle relative variazioni e dei conti consuntivi;

·        L’approvazione dei piani finanziari e delle spese che impegnino i bilanci, per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

·        L’approvazione di convenzioni con altri Enti locali e/o soggetti diversi, per l’erogazione dei servizi;

·        L’espressione di pareri in ordine all’accettazione di nuove adesioni all’Associazione, nonché la formulazione di proposte di modifiche dello statuto;

·        La nomina dei revisori;

·        La predisposizione e l’approvazione dei Regolamenti necessari per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione;

·        L’approvazione e la revisione delle quote dl adesione all’Associazione.

·        Tutti gli atti di indirizzo utili a realizzare il programma dell’Associazione

·        Le decisioni dell’Assemblea, salvo diversa prescrizione statutaria, sono deliberate a maggioranza dei votanti.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall’Assemblea con votazione separata tra i membri della stessa.

Nel caso che due o più candidati ottengano un numero pari dl voti, si procederà ad una o più votazioni di ballottaggio tra gli stessi.

 ART. 8

IL COMITATO

 Il Comitato è composto da 5 membri, compresi il Presidente.

I componenti sono eletti tra i membri dell’Assemblea coi le seguenti modalità:

· Ogni membro può esprimere preferenze sino ai numero massimo dei componenti da eleggere;

· Nel caso che due o più candidati ottengano un numero pari di voti, si procederà ad una o più votazioni di ballottaggio tra gli stessi.

Successivamente l’Assemblea procederà alla elezioni con votazione separata, del Presidente e di un vicepresidente scelti tra i membri dello stesso;

Il Comitato dura in carica un anno, decorrente dalla data della nomina.

I componenti il comitato non possono delegare altri e restano in carica fino all’insediamento dei loro successori.

I componenti e il Comitato decadono dalla carica nei casi il cessazione del loro mandato elettivo, di recesso dell’Ente di appartenenza dall’Associazione o di loro dimissioni dall’Assemblea a vengono surrogati.

I singoli componenti del Comitato che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell’organo.

   ART. 9

COMPETENZE DEL COMITATO

 Il comitato ha potere di proposta sul seguenti atti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea:

·  Piano di programma;

·  Bilancio preventivo e relative variazioni;

·  Conto consuntivo;

·  Regolamenti interni per la gestione dei servizi.

·  Spettano al Comitato le seguenti competenze:

·Approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio, nel piano di programma e non attribuiti     alle competenze di altri organi;

 Autorizzazione al Presidente e costituirsi in giudizio;

Tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuite dallo statuto ad altri organi.

 ART. 10

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

L’attività del Comitato si ispira al criterio della collegialità.

Il Comitato delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.

La decadenza del componente che non partecipa a quattro sedute consecutive del Comitato senza giustificato motivo viene dichiarata dall’Assemblea che, procede alla surroga con le modalità previste dal precedente Art. 8.

Il Comitato è convocato dal Presidente che ne determina ordine del giorno.

Il Presidente è tenuto a convocare entro 5 giorni il Comitato, qualora ne facciano richiesta scritta almeno 2 componenti.

 ART. 11

ELEZIONE E REVOCA DELLE CARICHE

 La prima seduta dell’Assemblea, presieduta provvisoriamente dal rappresentante più anziano per età, procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea, nonché  all’elezione del Comitato e del suo Presidente e Vicepresidente.  Per le elezioni successive degli Organi, alle scadenze statutaria, la convocazione delle sedute spetta al Presidente uscente dell’Assemblea od ai suo Vice Presidente, che devono provvedere entro 30 gg. dalla naturale scadenza.  In caso di inadempienza entro tale termine, alla convocazione provvede il Presidente del Comitato ovvero, su richiesta congiunta di 1/5 dei Comuni aderenti, l’Assemblea può essere convocata d’ufficio a cura della Segreteria dell’Associazione.

L’elezione ha luogo per scrutinio segreto ed è richiesta a maggioranza di due terzi dei rappresentanti gli Enti aderenti per le prime due votazioni.

Al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei rappresentanti degli Enti aderenti e la maggioranza assoluta dei votanti.

I nuovi eletti negli Enti subentrano di diritto, quali rappresentanti, ai precedenti dal momento della loro proclamazione.

il Presidente ed il Vice Presidente dell’Assemblea rimangono in carica per un periodo non superiore al mandato elettivo conferito nell’Ente di provenienza e comunque per un massimo di un anno.

I Presidenti ed il Vice Presidente possono essere revocati con deliberazione motivata dall’assemblea con le stesse modalità richieste per la elezione.

 ART. 12

FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

 Il Presidente dell’assemblea esercita le seguenti funzioni:

Rappresenta e convoca l’assemblea;

Stabilisce l’ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni  dell’Assemblea e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti associati;

Controlla l’attività complessiva dell’Associazione;

Compie gli atti che gli sono demandati dallo Statuto, dal regolamenti o da deliberazioni dell’Assemblea dell’Associazione;

In caso di impedimento o di assenza del Presidente esso viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente;

In caso di decadenza o dimissioni si procede alla surroga secondo quanto previsto dal presente Statuto. In tali casi, come nei casi di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente sino alla nomina del successore,

 ART. 13

PRESIDENTE DEL COMIITATO

 Il Presidente del Comitato è l’organo che uniforma l’attività del Comitato agli indirizzi stabiliti dall’Assemblea ed assicura l’unità e la coerenza delle attività dell’Associazione.

Il Presidente del Comitato:

Ha la rappresentanza legale dell’associazione e può costituirsi in giudizio previa autorizzazione del Comitato;

Rappresenta il Comitato, lo convoca e lo presiede, fissa l’ordine del giorno,distribuisce gli affari tra i componenti dello stesso e ne sottoscrive le deliberazioni;

Sovrintende e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni;

Adotta, per comprovati motivi d’urgenza, provvedimenti di competenza del comitato da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso nella prima riunione utile;

In caso dl decadenza, dimissioni, assenza o impedimento esso viene sostituito provvisoriamente in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

 ART. 14

SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE

 Il Segretario dell’Associazione è nominato dal Comitato, individuandolo preferibilmente tra gli appartenenti all’albo dei segretari comunali titolari presso i Comuni aderenti all’Associazione, secondo criteri di valutazione oggettivi e predeterminati, che garantiscano anche una rotazione tra i funzionari, ovvero tra altri funzionari aventi i requisiti per l’iscrizione a tale albo, e deve comunque essere dotato di professionalità ed esperienza adeguata alle funzioni attribuite. In ogni caso essa decade dall’incarico dopo la nomina del nuovo Comitato, salvo riconferma da parte di questo ultimo.

Il segretario attribuisce pubblica fede agli atti adottati e redige i verbali degli Organi collegiali. A richiesta esprime parere consultivo sugli atti deliberativi di competenza al Comitato e dell’Assemblea.

ART. 15

UFFICIO DI SEGRETERIA

 L’Ufficio di Segreteria, diretto dal Segretario, cura e predispone le proposta, i provvedimenti e gli atti da sottoporre agli organi dell’Associazione nonché la esecuzione delle relative decisioni. A tale Ufficio possono essere destinati, con il criterio del comando a termine ed eventualmente anche a tempo parziale, dipendenti dei Comuni membri. La sua composizione ed i relativi componenti sono nominati dal Comitato tra quelli indicati dai singoli Comuni. Il Comitato inoltre stabilisce i compensi individuali dei componenti di tale Ufficio, per le prestazioni eccedenti l’orario di servizio, compensi che in tal caso resteranno a carico dell’Associazione. La più specifica regolamentazione del funzionamento dell’Ufficio sarà oggetto di apposito atto regolamentare adottato dal Comitato

ART. 16

I REVISORI DEI CONTI

 Il collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 membri, è nominato dall’Assemblea con votazione segreta plurinominale, tra i Revisori in carica dei Comuni membri.

Esso ha pari durata degli altri Organi dell’Associazione.

Ai membri del collegio compete, un gettone di presenza per ogni seduta determinato dal Comitato in misura non inferiore a €.20,00 e non superiore a €.50,00, sulla base degli stanziamenti in bilancio.

Il collegio vigila sull’andamento contabile dell’Associazione, ne controlla la gestione e riferisce all’assemblea ed al Comitato.

 ART. 17

CONFERIMENTI

 Il capitale di dotazione dell’associazione è così costituito:

1. Beni immobili che gli Enti appartenenti deliberano nella loro autonomia e con le procedure previste dalla legge, di assegnare all’Associazione in uso;

2. Quote di partecipazione annue fisse per ogni Comune aderente stabilite in base all’entità demografica degli Enti secondo criteri di ripartizione predeterminati dal Comitato entro il mese di ottobre precedente all’esercizio di riferimento;

3. Quote di partecipazione annue variabili per l’attuazione di programmi straordinari deliberati dall’Associazione;

4. Contributi da parte di altre Pubbliche Amministrazioni non membri dell’Associazione.

5. I Comuni aderenti possono inoltre contribuire all’Associazione comandando proprio personale per il funzionamento dell’Ufficio di Segreteria.

Le quote di partecipazione annue fisse sono destinate alle spese di funzionamento dell’Associazione

Le quote di partecipazione variabili sono legate a progetti straordinari di interesse comune agli Enti membri dell’Associazione e sono legate alla adesione agli stessi dei singoli Enti con apposita delibera dell’Organo competente.

Il mancato versamento della quota partecipativa fissa, entro sessanta giorni dalla data di definitiva approvazione del proprio Bilancio, comporta la sospensione temporanea  del diritto di voto del rappresentante dell’Ente che, pertanto, non deve essere computato nei quorum strutturali e funzionali previsti per le votazioni e per la validità delle sedute degli organi collegiali. L’Ente che non abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi del presente Statuto, è in ogni caso tenuto al versamento della propria quota fissa annuale, che potrà essere recuperata dall’Associazione anche in forma coattiva.

 ART. 18

NORMA TRANSITORIA

 In sede di prima applicazione e per garantire il funzionamento dell’Associazione, il Comitato può costituire l’Ufficio di Segreteria, preferibilmente mediante l’utilizzazione, fuori orario di servizio, di dipendenti di ruolo degli Enti aderenti all’Associazione stessa determinandone eventualmente un compenso forfetario come prestazioni professionali occasionali. Al fine di garantire un’esatta applicazione e corretta interpretazione delle norme statutarie, ai lavori delle sedute necessarie per la nomina degli organi statutari assisterà il Segretario del Comune più popoloso.

 L’Assemblea, per quanto non previsto nel presente Statuto circa la propria organizzazione,  può adottare appositi regolamenti a condizione che non ostino con le norme statutarie.

Il presente Statuto si intenderà in vigore dopo l’adozione di apposita delibera di adesione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni fondatori. Le eventuali successive variazioni del presente statuto devono essere adottate col voto favorevole della maggioranza del membri componenti l’Assemblea.

 

-