COMUNE  DI  CINQUEFRONDI

(Provincia di Reggio Calabria)

PIANO PLANIVOLUMETRICO

ZONA “C5 – RECUPERO URBANISTICO”

CONTRADA “VIOLELLE”

 

 

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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1)     – PREMESSA

 

Il presente Piano Planivolumetrico è stato redatto in esecuzione e in conformità al Programma di Fabbricazione vigente nel Comune di Cinquefrondi (RC), approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n° 580 del 27 Maggio 1994, nonché alla successiva variante approvata dal Dipartimento Urbanistica – Settore Pianificazione e Programmazione Urbanistica - con Decreto n° 1678 del 26 Febbraio 2004.

 

L’articolo 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione: “Recupero urbanistico degli insediamenti abusivi di cui all’articolo 29 della legge 28 Febbraio 1985, n° 47 con piani di sistemazione volumetrica prescrive che tali piani attuativi siano esclusivamente di iniziativa pubblica.

 

2)     - LA ZONA C5: CONTRADA  “VIOLELLE”

 

Nella zona “C5 – Recupero urbanistico” - Contrada “Violelle” - oggetto del presente Piano, esistono lotti già edificati, con regolare titolo abilitativo o abusivamente, e lotti liberi.

Per i lotti già edificati in maniera abusiva sono previste norme per il recupero urbanistico dei singoli fabbricati, attraverso lo studio e la previsione di indicazioni utili alla conclusione delle pratiche di Condono Edilizio già presentate, o in corso di presentazione all’Ufficio Tecnico Comunale, secondo le leggi nazionali e/o regionali vigenti in tema di condono edilizio: [Legge 28 Febbraio 1985, n° 47; (1° Condono)] – [Legge 23 Dicembre 1994, n° 724 - articolo 39 (2° Condono)] – [Legge 24 Novembre 2003, n° 326 - articolo 32 (3° Condono)].

 

Norme particolari sono previste per interventi sugli edifici esistenti.

Per i lotti liberi sono previste norme particolari e di dettaglio per la loro edificazione, in coerenza con quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Programma di Fabbricazione.

 

3)     - LOTTI EDIFICATI

 

I lotti edificati si distinguono in:

3.1      - Fabbricati realizzati con regolare titolo abitativo;

 

3.2      - Fabbricati abusivi per i quali è stata presentata regolare domanda di Condono Edilizio ai sensi della legge 28 Febbraio 1985, n° 47; (1° Condono);

 

3.3 - Fabbricati abusivi per i quali è stata presentata regolare domanda di Condono Edilizio ai sensi dell’articolo 39 della legge 23 Dicembre 1994, n° 724 (2° Condono), o dell’articolo 32 della legge 24 Novembre 2003, n° 326 (3° Condono);

 

3.4 - Fabbricati abusivi per i quali non è stata presentata domanda di Condono edilizio.

 

4)     – PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

 

4.1 - I fabbricati realizzati con regolare titolo abilitativo (Licenza Edilizia, Concessione Edilizia, Permesso di Costruire) di cui al punto 3.1 vengono recepiti, ammessi e confermati nel presente studio planivolumetrico.

 

4.2 - Per i fabbricati abusivi per i quali è stata presentata regolare domanda di condono edilizio ai sensi della legge 28 Febbraio 1985, n° 47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie” (1° Condono) occorre completare la domanda di condono da parte dei richiedenti, allegando tutti gli elaborati richiesti dalle norme vigenti, con conseguente rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria, senza altre particolari formalità.

4.3 - Per i fabbricati abusivi per i quali è stata presentata regolare domanda di condono edilizio ai sensi dell’articolo 39 della legge 23 Dicembre 1994, n° 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica“ (2° Condono) e dell’articolo 32 della legge 24 Novembre 2003, n° 326 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge30 Settembre 2003, n° 269 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici“ (3° Condono) i richiedenti devono completare la domanda di condono allegando tutti gli elaborati richiesti dalle leggi di riferimento e devono inoltre cedere gratuitamente al Comune e/o monetizzare le aree necessarie, prima del rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria, per come prescritto dagli articoli seguenti.

 

4.4 - Per i fabbricati abusivi, per i quali non è stata presentata alcuna domanda di condono edilizio, i richiedenti possono ottenere il Permesso di Costruire in Sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Presidente della Repubblica 06 Giugno 2001, n° 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e s.m.i., se il fabbricato è conforme alla totalità delle Norme di Attuazione del presente Piano Planivolumetrico, previa cessione gratuita al Comune e/o monetizzazione delle aree necessarie, prima del rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria, per come prescritto dagli articoli seguenti.

 

5)   - INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI

 

5.1 - E’ consentita la demolizione parziale o totale del fabbricato per renderlo conforme alle presenti norme tecniche, o al fine di ottenere il Permesso di Costruire in Sanatoria.

 

5.2 - E’ consentita la demolizione totale e la successiva fedele ricostruzione del fabbricato se regolarmente costruito con regolare titolo abilitativo o per il quale è stata già rilasciata la Concessione Edilizia in Sanatoria o il Permesso di Costruire in Sanatoria.

 

5.3 - Se la demolizione viene seguita da ricostruzione non fedele, prevedendo una forma planimetrica diversa ma sempre nella piena osservanza delle norme del presente Piano Planivolumetrico, non è necessario effettuare ulteriore cessione e/o monetizzazione di aree relativamente al volume già esistente e assentito.


6)     - LOTTI LIBERI

 

6.1 - Per i lotti liberi l’edificazione dovrà avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

 

6.1.1 - Per quanto riguarda le definizioni di:

- indice di fabbricabilità;

- rapporto di copertura;

- altezza;

- volume;

- distanza minima;

- area per servizi pubblici, ecc.

si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione - Capo II - “Parametri urbanistici ed edilizi” allegate al Programma di Fabbricazione vigente.

 

* * Destinazione d’uso:

I fabbricati devono essere destinati prevalentemente alla residenza, sono consentiti uffici, locali ad esercizi pubblici, negozi, magazzini e laboratori per la lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli e artigianali purché siano innocui per l’igiene pubblica, non producano rumori, esalazioni o scarichi molesti o dannosi.

 

* * Tipo Edilizio:

Tipologie libere secondo le indicazioni del presente studio planivolumetrico.


* * Procedura d’intervento

Rilascio Permesso di Costruire previa cessione gratuita e/o monetizzazione delle aree per viabilità, servizi, spazi di verde e parcheggi pubblici, per come di seguito indicato.

 

* * Parametri:

If   = 2,00 mc/mq

Rc = 50 %

H   = 10,60 m (massimo tre piani)

V   = Il volume consentito si calcola sulla base della superficie del lotto al netto delle strade e includendo le aree per standards da cedere e/o monetizzare al Comune.

Per le strade individuate dal Comune successivamente all’approvazione del Programma di Fabbricazione avvenuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 580 del 27 Maggio 1994, la volumetria sarà calcolata al lordo delle strade e aree per standards da cedere e/o monetizzare al Comune.

 

* * Distanze minime:

Dai confini:                       5,00 ml o in aderenza su un solo confine.

Dai fabbricati:                   di norma 10,00 ml

Dalle strade                       a) 7,00 ml dalla S.S. 281 per Polistena

b) 5,00 dalle altre strade

Dalla ferrovia:                   30,00 ml dalla rotaia più vicina, derogabili a 6,00 ml

previa autorizzazione dell’Ente Ferrovie della Calabria.


* * Parcheggi:

PPR        =  1 mq per ogni 10 mc di edificato vuoto per pieno

PPNR     =  1 posto macchina per ogni 15 mq di superficie utile destinata ad usi non residenziali.

 

* * Aree per servizi pubblici (ASP):

Da cedere gratuitamente al Comune e/o monetizzare, con un minimo di 20,00 m²/abitante, con le seguenti specificazioni:

(Volume/ per abitante   = 100 m³, fissato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cinquefrondi n° 46 del 28 Novembre 1998);

(Volume/altezza media = 100 m³/3,20 m = 31,25 m²)

 

* ResidenzIALE:

- m² 20,00 da cedere gratuitamente al Comune e/o monetizzare per ogni 30,00 m² di superficie complessiva, calcolata secondo il D.M. LL. PP. 10 Maggio 1977, n° 801 “Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici”, (rapporto 2/3);

 

* Artigianale:

-          m² 22,50 da cedere gratuitamente al Comune e/o monetizzare per ogni 30,00 m² di superficie complessiva, calcolata secondo il D. M. LL. PP. 10 Maggio 1977 “Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici”, (rapporto 3/4);


* Commerciale:

-          m² 30,00 da cedere gratuitamente al Comune e/o monetizzare per ogni 30,00 m² di superficie complessiva, calcolata secondo il D.M. LL. PP. 10 Maggio 1977 “Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici“, (rapporto 1/1).

 

6.2 - Per poter essere cedute al Comune, e da questo accettate, le aree devono possedere tutte le seguenti caratteristiche:

-          essere funzionalmente utilizzabili;

-          essere adiacenti a strade o altri spazi pubblici e da questi avere l’accesso;

-          essere di superficie minima di 50,00 m², ritenuta area elementare per nucleo di verde o sosta e parcheggio, ottenibile anche mediante accorpamento tra lotti contigui e di diversi proprietari, purché l’impegno della cessione del suolo sia contemporaneo.

 

In assenza di queste caratteristiche è obbligatoria la monetizzazione.

 

6.3 - Le aree individuate nell’allegato n° 10 (Planivolumetrico di progetto) e riportate come aree da cedere al Comune dovranno essere cedute prima del rilascio del Permesso di Costruire.

 

6.4 - Il valore del terreno sul quale calcolare la monetizzazione è fissato in €/m² 38,00, valevole fino al 31 Dicembre 2005. Per gli anni successivi tale valore verrà ricapitalizzato e indicizzato annualmente sulla base dell’aumento del costo della vita, secondo i dati annuali diffusi dall’ISTAT.

Per quanto riguarda i fabbricati abusivi già realizzati di cui ai punti 3.3 e 3.4 dell’articolo 3 (Lotti edificati) per l’eventuale volumetria eccedente quella consentita dalle presenti norme (2,00 m³/m²) da considerarsi in difformità al Programma di Fabbricazione vigente, l’area da cedere al Comune e/o da monetizzare, relativamente al volume eccedente, sarà incrementata del 15 % (quindici per cento).

 

6.5 - Alla richiesta del Permesso di Costruire dovrà essere allegato un atto unilaterale d’obbligo, ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica n° 445 del 28 Dicembre 2000, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” sottoscritto da tutti i proprietari del suolo, con il quale i medesimi si impegnano alla cessione e/o monetizzazione delle aree da cedere al Comune.

 

6.6 - Il Comune si riserva di valutare eventuali offerte di cessione, da parte del/i proprietario/i, di area ulteriore rispetto al minimo prescritto, acquisendole con le stesse modalità e al medesimo prezzo di quello stabilito ai sensi del presente articolo. La decisione, su proposta del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, è demandata all’approvazione da parte della giunta municipale. Il Permesso di Costruire verrà rilasciato dopo la formalizzazione della cessione e/o monetizzazione delle aree per servizi o standards.

 

6.7 - Ai fini della determinazione del volume edificabile è prevista e consentita la perequazione delle superfici per lotti, ricadenti nella zona oggetto del presente Piano Planivolumetrico (Zona “C5”), solo nel caso in cui il proprietario ceda delle aree al Comune, per come previsto nell’articolo “5” delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

 

6.8 - Gli introiti delle monetizzazioni di cui alle presenti norme saranno vincolate per la realizzazione di opere di urbanizzazione nella zona “Violelle” oggetto del presente Piano Planivolumetrico o nelle immediate vicinanze di essa.

 

6.9 - Sono previste le seguenti deroghe:

 

6.9.1- Ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento Edilizio vigente i lotti individuati planimetricamente nell’allegato 10 del Piano Planivolumetrico (ingombro massimo) sono consentite le seguenti deroghe:

a)         - Distanze minime dai confini:

5,00 metri o in aderenza su massimo due confini; (invece che

su un solo confine)

b)         - Distanza minima dalle strade:

3,00 metri, (escluso dal Viale S. Pertini la cui distanza resta

stabilita in m 7,00), (invece che 5,00 metri)

 

6.9.2 - Altre eventuali deroghe potranno essere approvate dal Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento Edilizio vigente.

 

6.10 - Nei lotti liberi dove insistono baracche e/o modesti e precari fabbricati, per i quali è prescritta nell’allegato 10, la loro demolizione, questa dovrà avvenire preventivamente al rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione del nuovo fabbricato.


7) - ITER DI APPROVAZIONE

 

7.1 - L’iter di approvazione del presente Piano Planivolumetrico avverrà secondo le seguenti fasi:

-          Adozione;

-          Pubblicazione;

-          Approvazione finale.

 

7.2 - Adozione da parte del Consiglio Comunale

Il presente Piano Planivolumetrico, ai sensi dell’art. 28, lettera i) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Programma di Fabbricazione, verrà adottato dal Consiglio Comunale.

 

7.3 - Pubblicazione

La notifica alle ditte interessate dallo studio Planivolumetrico, prevista dall’articolo 28, lettera i) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Programma di Fabbricazione, si intende sostituita dalla pubblicazione dello stesso per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune e dall’affissione di pubblici manifesti, con particolare attenzione nella zona interessata.

Durante tale periodo, e nei successivi quindici giorni, è possibile la presentazione di “osservazioni” esclusivamente da parte dei cittadini interessati dal Piano Planivolumetrico. Tali osservazioni dovranno essere presentate in duplice copia con allegato stralcio della zona interessata.

Le osservazioni prodotte saranno vagliate dal Consiglio Comunale prima della fase di approvazione definitiva de Piano Planivolumetrico.

 

 

7.4 - Approvazione finale da parte del Consiglio Comunale

Il presente Piano Planivolumetrico diverrà pienamente operativo dopo l’esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

 

Cinquefrondi Gennaio 2005

 

I progettisti:

Arch. Maurizio Carlino

Ing. Giovanni Celea

P. A. Michele Condò

Geom. Antonio Papasidero

Geom. Giuseppe Silipo

Geom. Andrea Agostino

Geom. Antonio Galatà